Informazioni generali

L’autenticazione della firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà fatte per attestare stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza, riguardanti sé stesso o altre persone, non semplicemente autocertificabili (1) da presentare a soggetti privati (ad esempio, banche e assicurazioni);
  • istanze (domande) a privati (mai ad Uffici pubblici o gestori di pubblici servizi);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (ad esempio, per pensioni o contributi) da parte di terze persone.

N.B. Le  dichiarazioni sostitutive non possono contenere dichiarazioni di impegno, manifestazioni di volontà circa il fare o non fare, in un futuro porssimo o remoto, qualcosa.Pertanto non viene autenticata la firma su dichiarazioni con questi contenuti.

L’interessato si presenta personalmente, con un documento di riconoscimento, portando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o la istanza oppure la delega per la riscossione della propria pensione o di altri benefici.
 

 

Costi

L’autenticazione della firma è in via generale soggetta all’imposta di bollo (marca da bollo di € 16,00) e ai diritti di segreteria  di € 0,50 (da pagare in contanti allo sportello).
L'importo complessivo può essere anche versato in contanti o tramite bancomat direttamente allo sportello.
E' prevista l'esenzione per alcuni usi espressamente indicati dalla legge; l'interessato deve pertanto indicare esplicitamente il tipo di utilizzo: vengono allora richiesti € 0,25 per diritti di segreteria.
Esenzioni previste dalla Tab. B del D.P.R.642/1972.

Eredità: a prescindere all'ente erogatore (Stato, Inps), nel caso di eredi che hanno diritto alla pensione di reversibilità e che presentano domanda e documentazione per ottenerla, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.9 Tabella alleg.B D.P.R.642/1972; nel caso invece si tratti di eredi non aventi diritto alla prensione di reversibilità, ma che producono domanda diretta semplicemente a perepire i ratei insoluti della pensione o altri benefici economici maturati ed entrati a far parte dell'asse ereditario, NON è prevista alcuna esenzione (risoluzione del Ministero delle Finanze 13 agosto 1996, prot.n.V/10/306/96).

A chi rivolgersi

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30; martedì 15.00 - 17.30
sabato: 8.30 – 11.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

29/04/2022