| I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - 2007 | |||||
| Aliquote | |||||
| Abitazione principale e sue pertinenze (box auto, cantina, etc.) | 5,20‰ | ||||
| Altri immobili, comprese le aree fabbricabili | 7,00‰ | ||||
| Abitazioni affittate, con contratto registrato (da depositare) | 6,40‰ | ||||
| Aree escluse dai piani pluriennali di attuazione | 4,00‰ | ||||
| Detrazioni | |||||
| Abitazione principale e sue pertinenze | € 103,29 | ||||
| Abitazione principale per i nuclei familiari nei seguenti casi: | |||||
| a) con tre o più figli a carico, ai sensi del TUIR (Testo Unico | |||||
| Imposte sui Redditi); | |||||
| b) nuclei familiari con portatori di handicap permanente grave | |||||
| (ciechi - legge 382/70; invalidi civili con grado di invalidiità 100%); | |||||
| titolari di pensione di invalidità 100% o inabilità pari al 100%: | |||||
| la relativa certificazione deve essere allegata alla domanda | |||||
| qualora non sia già stata consegnata all'Ufficio Tributi | |||||
| l'anno precedente. | |||||
| c) nuclei familiari costituiti entro il biennio precedente | |||||
| a quello di riferimento, che abbiano in corso un mutuo | |||||
| per l'acquisizione della prima casa; la relativa documentazione | |||||
| deve essere allegata alla domanda, qualora non sia stata | |||||
| già consegnata all'Ufficio Tributi. | |||||
| La detrazione mantiene validità per tre anni. | € 250,00 | ||||
| ALIQUOTE I.C.I. - ANNI 1993/2007 | |||||
| Anno | Detraz. per abitaz. principale |
Ordinaria ‰ |
Abitaz. principale ‰ |
Locali sfitti ‰ |
Aree ‰ |
| 1993 | L. 180.000 | 4 | |||
| 1994 | L. 180.000 | 4,5 | |||
| 1995 | L. 180.000 | 4,75 | |||
| 1996 | L. 180.000 | 5,5 | 4,75 | ||
| 1997 | L. 200.000 | 5,5 | 4,75 | ||
| 1998 | L. 200.000 | 6 | 5 | 6,25 (*) | |
| 1999 | L. 200.000 | 6 | 4,8 | 6,25 (*) | 4 (#) |
| 2000 | L. 200.000 | 6 | 4,8 | 6,25 (*) | 4 (#) |
| 2001 | L. 200.000 | 7 (**) | 5,2 | 4 (#) | |
| 2002 | L. 200.000 | 7 (**) | 5,2 | 4 (#) | |
| 2003 | L. 200.000 | 7 (**) | 5,2 | 4 (#) | |
| 2004 | L. 200.000 | 7 (**) | 5,2 | 4 (#) | |
| 2005 | L. 200.000 | 7 (**) | 5,2 | 4 (#) | |
| 2006 | L. 200.000 | 7 (**) | 5,2 | 4 (#) | |
| 2007 | L. 200.000 | 7 (**) | 5,2 | 4 (#) | |
| (*) da più di 2 anni | |||||
| (**) 6,4 per fitti con contratto registrato | |||||
| (#) aree escluse dai piani pluriennali di attuazione | |||||
| Stampa | |||||
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(Decreto legislativo 504/92)
ALIQUOTE PER L’ANNO 2007:
ABITAZIONE PRINCIPALE (e sue pertinenze es. box auto, cantina, ecc.): 5,20 per mille
ALTRI IMMOBILI (comprese aree fabbricabili): 7 per mille
ABITAZIONI AFFITTATE con contratto registrato presso Ufficio del Registro del quale deve essere inviata copia all’ufficio tributi di questo Comune: 6,40 per mille
AREE escluse dai piani pluriennali di attuazione: 4 per mille
DETRAZIONE d’imposta per l’abitazione principale e sue pertinenze: euro 103,29.=
DETRAZIONE d’imposta per l’abitazione principale e sue pertinenze: euro 250,00.=
per i seguenti nuclei familiari:
a) con tre o più figli a carico ai sensi del T.U.I.R. (TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI);
b) nuclei familiari con portatori di handicap permanente grave (ciechi L. 382/70, invalidi civili con grado di invalidità del 100% titolari di pensione di invalidità del 100% o inabilità pari al 100%. La relativa certificazione deve essere allegata alla domanda (qualora non sia stata consegnata all’ufficio tributi l’anno precedente);
§ Scarica il modulo per la richiesta di detrazione agevolata
N.B. L’aliquota del 5,20 per mille (ma non le detrazioni previste per l’abitazione principale) si applica anche:
- all’abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre, madre, figlio/a) purchè costituisca la loro residenza anagrafica.
- all’abitazione posseduta (proprietà o usufrutto) da soggetto anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che tale abitazione risulti non locata.
- la prima rata, da pagare tra il 1° e il 16 giugno è pari al 50% (dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente);
- la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
La riscossione viene effettuata direttamente dal Comune ed il versamento può essere effettuato, a scelta del contribuente:
a) utilizzando gli allegati bollettini di c/c postale n. 12641353 intestati al Comune-Servizio di Tesoreria
b) presso
c) tramite il servizio bancario, con causale analitica del versamento
d) tramite il modello F24-ICI
e) tramite internet dal sito delle POSTE ITALIANE SPA (www.poste.it).
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri , purchè sia applicabile la medesima aliquota a tutti i contitolari.
(ciascun comproprietario risponde comunque per la rispettiva quota dovuta).
2. ALTRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELL’IMPOSTA:
· imposta ridotta del 50 per cento per inagibilità dei fabbricati, (risultante da apposita certificazione rilasciata dall’ Ufficio Tecnico comunale o da autocertificazione);
· base imponibile di terreno agricolo, per le aree edificabili possedute da coltivatori diretti (previa presentazione di autocertificazione di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, soggetti all’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia; dimostrazione che l’ attività agricola per il contribuente ed i collaboratori appartenenti al nucleo familiare comporta un reddito corrispondente almeno al 70 per cento del reddito complessivo imponibile IRPEF riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente al periodo di imposta dell’ICI che si deve versare);
· Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- per i FABBRICATI l’ICI si calcola applicando l’aliquota delibera dal Comune alla base imponibile rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata:
§ per 100 (per le categorie A-B-C-, escluse A/10 e C/1);
§ per 50 (per le categorie A/10 e D);
§ per 34 (per la categoria C/1).
- Per i FABBRICATI adibiti ad ATTIVITA’ PRODUTTIVA – classificati nel gruppo D – e sforniti di rendita catastale, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione di determinati coefficienti, pubblicati di anno in anno, nella G.U.;
- Per le AREE FABBRICABILI già comprese nel PRG il valore è quello in comune commercio all’1/1/2007. I valori minimi di riferimento sono i seguenti:
§ LOTTI EDIFICABILI di completamento (volume 800 mc) siti nel Capoluogo compresi nelle zone B-C1-E4 valore minimo EURO 123.000,00;
§ LOTTI EDIFICABILI di completamento (volume 800 mc) siti nelle Frazioni compresi nelle zone B-C1-E4 valore minimo EURO 86.000,00;
§ ZONE DI ESPANSIONE C2 - valore minimo delle aree edificabili urbanizzate site nel capoluogo euro 152,68 al mc ;
§ ZONE DI ESPANSIONE C2 - valore minimo delle aree edificabili non urbanizzate site nel capoluogo euro 62,17 al mq;
§ ZONE DI ESPANSIONE C2 - valore minimo delle aree edificabili urbanizzate site nelle frazioni euro 106,88 al mc;
§ ZONE DI ESPANSIONE C2 - valore minimo delle aree edificabili non urbanizzate site nelle frazioni euro 43,00 al mq;
VALORE MINIMO delle AREE in zona PEEP (non urbanizzate) site nel capol. euro 31,00 al mq ;
VALORE MINIMO delle AREE in zona PEEP(non urbanizzate) site nelle frazioni euro 21,00 al mq;
VALORE MINIMO delle AREE non urbanizzate in Zona Industriale euro 41,00 al mq;
VALORE MINIMO delle AREE urbanizzate in Zona Industriale euro 57,00 al mq.
Per i TERRENI AGRICOLI la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante dal catasto terreni, rivalutato del 25% moltiplicato per 75.
4. CHI DEVE PAGARE L’ICI:
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
· dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
· dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
· dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
· dai concessionari di aree demaniali.
Tutte le variazioni (acquisti, vendite, successioni, divisioni, ecc..) relative agli immobili devono essere comunicate su apposito modulo ministeriale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- per abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (madre, padre, figlio/a) purché costituisca la loro residenza anagrafica;
- in presenza di più di una pertinenza dell’abitazione principale;
- per abitazione posseduta da soggetto anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a condizione che tale abitazione risulti non locata;
- per abitazioni locate con contratto registrato
- fabbricati rurali
- inagibilità del fabbricato.
6. COME METTERSI IN REGOLA PER I VERSAMENTI IN RITARDO:
Entro il 31 luglio 2007 i ritardatari possono pagare l’imposta applicando la sanzione ridotta del 3,75 per cento all’imposta dovuta oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.