Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016 che prevede la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel comune e coabitanti.
Impedimenti Non è possibile costituire convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità o adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un’unione civile.
nessun costo
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
Cessazione della convivenza di fatto La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d’atto da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe avviene per
Contratto di convivenza
I conviventi hanno la possibilità di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato che lo inoltrerà, entro 10 giorni, al comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell’apposita dichiarazione, scaricabile nella sezione Modulistica. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista. La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità:
Non sono state fatte indagini