Informazioni generali

GESTIONE OGGETTI SMARRITI
L'ufficio oggetti smarriti si occupa della gestione di oggetti ritrovati nell’ambito del territorio comunale, attraverso procedure finalizzate alla restituzione degli oggetti ai legittimi proprietari.
Il servizio è rivolto sia a chi ha smarrito un oggetto, sia a chi lo ha rinvenuto. Quando è possibile risalire alle generalità e all’indirizzo del proprietario, l’ufficio provvede ad informarlo ed invitarlo al ritiro, nella modalità più pratica e veloce (telefonata, e-mail; posta ordinaria).
(con descrizione specifica per gli oggetti con valore e sommaria per gli oggetti senza valore) e rivolgendosi direttamente al Comando di Polizia Locale di Piove di Sacco (PD) ai seguenti recapiti:

COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Ortazzi, 12
35028 Piove di Sacco (PD)
Tel. 0499709603
Orario: dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00 alle ore 12:30
polisportello@pec.comune.piove.pd.it  (casella abilitata anche a ricevere e-mail non PEC).

 

ELENCO OGGETTI RITROVATI
L'elenco degli oggetti ritrovati viene pubblicato e aggiornato, ogni qual volta venga ritrovato un oggetto, con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Piove di Sacco e sui quotidiani locali (con descrizione specifica per gli oggetti con valore e sommaria per gli oggetti senza valore).
Per i telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi identificati in modo univoco tramite il codice Imei di 15 cifre viene pubblicata la descrizione dell’oggetto, oscurando le ultime quattro cifre del codice; il proprietario, per recuperare il dispositivo, deve fornire il codice completo.

 

 

Tempi

I documenti e gli oggetti senza valore, dopo la registrazione nell’apposito archivio informatico, sono normalmente tenuti a disposizione dei proprietari per 90 giorni.
Gli oggetti con valore possono invece essere reclamati dai legittimi proprietari entro un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio dell'ente.
Successivamente, se gli oggetti non sono ritirati neppure dagli eventuali ritrovatori vengono acquisiti nella disponibilità del Comune e, nel caso siano alienabili, venduti tramite asta pubblica.

Ultimo aggiornamento:

29/04/2022
Approfondimenti

Normativa:

Estratto dal Codice Civile (artt. 927 - 931)

Art. 927 (Cose ritrovate)
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647 c.p.).

Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)
Il sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore)
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (5,16 €), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario)
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Documentazione da presentare:

Modulo + Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.

Responsabili

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale
Dettagli Procedimento