L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, deve essere autorizzato dall'ente proprietario (Comune o Ater) previa presentazione di apposita domanda da parte dell'assegnatario.
L'ampliamento del nucleo familiare è possibile per i soggetti di cui all'articolo 26 delle L.R. 39/2017 (riportati nel modulo di domanda) e per le seguenti ipotesi:
a) affido di minore; b) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 36 della legge 76/2016, dell'assegnatario, già componenti del nucleo medesimo, che abbiano abbandonato l'alloggio; c) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio. L’ampliamento comporta l'adeguamento del canone sulla base dell'ISEE-ERP del nuovo nucleo familiare.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione dela domanda.
n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda una per il rilascio dell'autorizzazione).
Legge Regionale 39/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” – art.14 Regolamento regionale 10 agosto 2018, n.4.
Contestualmente dovrà essere richiesta l’iscrizione all’anagrafe per immigrazione o per cambio di via.
Non sono state fatte indagini