Informazioni generali

Cosa sono le DAT - Disposizioni anticipate di trattamento
Il 31 gennaio 2018 è entrato in vigore la legge sul bio testamento, legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”,
La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità di prendere decisioni in autonomia, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Si può esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

La persona interessata, “disponente” può esprimere le “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)” con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza.
Il disponente può indicare una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e volere, denominata “fiduciario”, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui egli non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.

Dove
I comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT.
Le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e volere e vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza. Il Comune non può fornire indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito da questa amministrazione. Il comune ha il solo scopo di riceverla, di registrarla e di conservarla.
Le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza che provvede all'annotazione in apposito registro. Al momento della consegna verrà rilasciata un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione nel Registro delle DAT. Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione, attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità.

Si precisa che il registro non è pubblico.

Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella istanza di registrazione: il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

Novita!
Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT conservate dai comuni e dai notai, anche quelle consegnate prima dell'entrata in vigore del decreto.
Queste saranno inviate d'ufficio, senza bisogno di ricevere un consenso preventivo dei disponenti. Coloro che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo successivamente.


     

    Costi

    Nessun costo è dovuto per la registrazione delle DAT nel registro comunale.

    Link a servizio online

    A chi rivolgersi

    Orari di apertura

    dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30; martedì 15.00 - 17.30

    Contatti

    Ultimo aggiornamento:

    11/06/2022