Informazioni generali

Definizioni

Media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra i 251 e i 2500 mq.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

Medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di più esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture (strade, parcheggi) o spazi di servizio (gallerie, corridoi) comuni gestiti unitariamente.
La materia del commercio al dettaglio su area privata è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
La legge regionale ha provveduto, da un lato, a dettare gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale attraverso la valorizzazione delle politiche attive per il commercio, con particolare riferimento agli ambiti dei centri storici ed urbani, e nel contempo a dettare i criteri per la pianificazione urbanistica delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 1.500. A tale scopo la legge regionale demanda ad apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'attuazione delle disposizioni regionali.
Il regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1047 del 18/06/2013.

I centri commerciali di media struttura possono essere integrati da attività di somministrazione e altre attività di servizio quando:

  • la superficie di vendita del centro commerciale sia superiore a 1.000 mq;
  • la superficie destinata alle attività integrative non supera il 20% della superficie di vendita.
  • I singoli esercizi commerciali o le attività sopra descritte non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 6 - Euganea di Padova).

Tempi

 La pratica deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica al Suap del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it , per la compilazione della domanda  accedere al Link Servizio online.

 

Sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le seguenti fattispecie:

  • apertura, ampliamento, riduzione della superficie di vendita, mutamento del settore merceologico, trasferimento di sede e subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500;
  • riduzione della superficie di vendita, mutamento del settore merceologico, modifica della ripartizione interna, subingresso delle medie strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500.

La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere presentata completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dal Regolamento Suap.
La presentazione della Scia, corredata dalla ricevuta rilasciata dal Suap, consente di iniziare l’attività.

Sono soggette ad autorizzazione commerciale: l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500.

Nelle autorizzazione commerciale devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50:
a) il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
a) il settore merceologico;
b) l’ubicazione dell’esercizio;
d) la superficie di vendita dell’esercizio.

Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’acquisizione al protocollo generale dell’istanza.
Il termine di cui all’art. 22, comma 4, lett. a) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 per l’inizio dell’attività, decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, ovvero dallo spirare del termine per la conclusione del procedimento.

Costi

Spese istruttoria pratica:  vedere TARIFFARIO

Link a servizio online

Orari di apertura

Contatti

Ultimo aggiornamento:

13/06/2023