Informazioni generali

Notizie Utili
Il mancato o parziale pagamento entro 60 giorni di un verbale di contestazione per violazione alle norme del codice della strada, origina una cartella di pagamento il cui ammontare comprende: una somma di circa il doppio della sanzione originaria, gli interessi maturati e le eventuali spese sostenute. Il destinatario di una cartella di pagamento può agire in quattro modi:
1) pagare entro 60 giorni dalla notifica della cartella; è possibile richiedere una verifica del verbale presentando domada di accesso agli atti (modulo scaricabile)
2) fare  ricorso al Giudice di Pace di Padova entro 30 giorni dalla data di notifica seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa (modulo scaricabile);
3) chiedere l'annullamento o la riduzione parziale della cartella.
4) chiedere il pagamento rateale della somma indicata nella cartella.

L'annullamento è possibile solamente in presenza di cause oggettive ossia:
a) morte del destinatario del verbale di contestazione (prima della data di violazione)
b) esibizione di atto cronologico del PRA da cui risulti che il destinatario della violazione aveva venduto il veicolo a terzi in data antecedente all’accertamento della violazione
c) esibizione di una dichiarazione unilaterale di vendita, ancorché non seguita da formale trascrizione nei pubblici registri, da cui risulti che il destinatario della violazione aveva venduto il veicolo a terzi in data antecedente all’accertamento della violazione
d) esibizione di documenti che escludano in modo certo ed inequivocabile il vincolo della obbligazione al pagamento (leasing, rapporto locazione ecc.. – situazioni comunque da verificare nel caso concreto),
e) esibizione di tempestiva presentazione di ricorso al Prefetto di Padova o al Giudice di Pace di Piove di Sacco non presente in archivio del Comando
f) esibizione di ricevuta di pagamento attestante il regolare pagamento del verbale
g) dimostrazione di una notifica del verbale di contestazione oltre i termini di legge (90 giorni) ovvero dimostrazione dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione per l’avvio del procedimento esecutivo - 5 anni dalla data di accertamento
h) errori formali da cui si evinca senza dubbio che il destinatario della cartella è persona estranea alla violazione, con la precisa indicazione delle motivazioni
i) errori di notifica del verbale (in tal caso è necessaria un’attenta verifica).
Al di fuori dei citati casi , nessuna richiesta di discarico può essere esaminata. Pertanto, il contribuente, per esercitare il proprio diritto di difesa, dovrà presentare apposito ricorso al Giudice di Pace, secondo le indicazioni contenute nella cartella stessa.

Tempi

entro 30 giorni dalla data di presentazione o di invio.

Costi

nessuno

A chi rivolgersi

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

29/01/2024
Approfondimenti

Normativa:

Art 206 codice della strada, art. 389 del reg. di esec. Del cds, art. 27 legge 689/81 , DPR 602/73 e succ. modifiche.

Documentazione da presentare:

1) in caso di pagamento della cartella se si chiede la verifica del verbale è necessario fare una richiesta di accesso agli atti (modulo scaricabile)
2) in caso di ricorso presentare domanda al Giudice di Pace di Piove di Sacco (Ufficio del Giudice di Pace - Via Ortazzi, 4 35028 Piove di Sacco) oppure a mezzo raccomandata R/R indirizzata al medesimo Ufficio entro 30 giorni dalla data di notifica seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa (modulo scaricabile)
3) in caso richiesta di annullamento presentare domanda al PoliSportello (modulo scaricabile) allegando la documentazione necessaria per dimostrare la presenza di una delle condizioni oggettive sopraindicate.
4) In caso di richiesta di pagamento rateale presentare domanda a Equitalia Polis Spa via Longhin, 115 – 35129 Padova – Uff. Maggior Rateazion (modulo scaricabile), allegando documentazione fiscale utile per la valutazione della condizione economica di disagio (busta paga, CUD, contratto d'affitto.) Informazioni e modulistica sono scaricabili anche dal sito: www.equitaliaonline.it.

Tutta la documentazione, ad eccezione del ricorso al Giudice di Pace ed il pagamento rateale può anche essere spedita tramite raccomandata R/R indirizzata a Comando Polizia Locale, via Ortazzi 12 35028 Piove di Sacco.

Ulteriori informazioni:

Il pagamento rateale della cartella può essere richiesto all’agente della riscossione (per la provincia di Padova Equitalia Polis Spa via Longhin, 115 – 35129 Padova – Uff. Maggior Rateazion tel. 049 8295416/438 – fax 049 88295492)i quando l'interessato si trova in condizioni di disagio economico.La domanda va motivata e supportata da adeguata documentazione.Sulla base della documentazione e degli accertamenti d'ufficio l’agente della riscossione può disporre il pagamento rateale della somma.

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Polizia locale (Responsabile: Meneghin Gianni - Responsabile del settore VII - Polizia locale)

Responsabile del procedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale
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