Informazioni generali

Notizie Utili
Il mancato o parziale pagamento entro 60 giorni di un verbale di contestazione per violazione alle norme del codice della strada, origina una cartella di pagamento il cui ammontare comprende: una somma di circa il doppio della sanzione originaria, gli interessi maturati e le eventuali spese sostenute. Il destinatario di una cartella di pagamento può agire in quattro modi:
1) pagare entro 60 giorni dalla notifica della cartella; è possibile richiedere una verifica del verbale presentando domada di accesso agli atti (modulo scaricabile)
2) fare  ricorso al Giudice di Pace di Padova entro 30 giorni dalla data di notifica seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa (modulo scaricabile);
3) chiedere l'annullamento o la riduzione parziale della cartella.
4) chiedere il pagamento rateale della somma indicata nella cartella.

L'annullamento è possibile solamente in presenza di cause oggettive ossia:
a) morte del destinatario del verbale di contestazione (prima della data di violazione)
b) esibizione di atto cronologico del PRA da cui risulti che il destinatario della violazione aveva venduto il veicolo a terzi in data antecedente all’accertamento della violazione
c) esibizione di una dichiarazione unilaterale di vendita, ancorché non seguita da formale trascrizione nei pubblici registri, da cui risulti che il destinatario della violazione aveva venduto il veicolo a terzi in data antecedente all’accertamento della violazione
d) esibizione di documenti che escludano in modo certo ed inequivocabile il vincolo della obbligazione al pagamento (leasing, rapporto locazione ecc.. – situazioni comunque da verificare nel caso concreto),
e) esibizione di tempestiva presentazione di ricorso al Prefetto di Padova o al Giudice di Pace di Piove di Sacco non presente in archivio del Comando
f) esibizione di ricevuta di pagamento attestante il regolare pagamento del verbale
g) dimostrazione di una notifica del verbale di contestazione oltre i termini di legge (90 giorni) ovvero dimostrazione dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione per l’avvio del procedimento esecutivo - 5 anni dalla data di accertamento
h) errori formali da cui si evinca senza dubbio che il destinatario della cartella è persona estranea alla violazione, con la precisa indicazione delle motivazioni
i) errori di notifica del verbale (in tal caso è necessaria un’attenta verifica).
Al di fuori dei citati casi , nessuna richiesta di discarico può essere esaminata. Pertanto, il contribuente, per esercitare il proprio diritto di difesa, dovrà presentare apposito ricorso al Giudice di Pace, secondo le indicazioni contenute nella cartella stessa.

Tempi

entro 30 giorni dalla data di presentazione o di invio.

Costi

nessuno

A chi rivolgersi

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

29/01/2024