Descrizione
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens), viene pubblicata l'Ordinanza n. 54, la quale avrà efficacia fino al 31 ottobre 2025.
L'Ordinanza contiene le principali regole a cui attenersi al fine di ridurre il più possibile la popolazione delle zanzare.
A tutta la cittadinanza è fatto ordine di:
- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso, ecc...);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d’acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo;
- coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).
L'Ordinanza contiene inoltre le principali misure di contenimento da mettere in atto a cui dovranno attenersi:
- tutti i condomini ed i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto;
- i Consorzi, le Aziende agricole e zootecniche e chiunque detenga animali per allevamento;
- i responsabili dei cantieri;
- coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili;
- coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e i conduttori di orti urbani;
- coloro che si recano nei cimiteri.
Per consultare l'Ordinanza n. 54 completa, si veda la sezione allegati in fondo a questa pagina.
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Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2025, 11:54