Informazioni generali

Con l’entrata in vigore de Decreto Legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Divorzio breve: La legge 6 maggio 2015 n.55 in vigore dal 26 maggio 2015 prevede che i tempi che devono intercorre fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dai tre anni a dodici mesi in caso di “separazione giudiziale” (quando cioè il divorzio è richiesto da uno dei due coniugi) a sei mesi quando la separazione è consensuale.

Separazione innanzi all’avvocato
(Art.6 della Legge n. 162/2014)

I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente possono negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte.

Come
La convenzione di negoziazione assistita di separazione e di divorzio deve essere conclusa con l’assistenza di almeno un avvocato per parte quindi non è consentito alle parti avvalersi di un unico avvocato.
Alla trasmissione della negoziazione assistita all’Ufficiale dello Stato Civile competente è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

Quando
Ci si può avvalere della negoziazione assistita:
• in assenza di figli
• in assenza di figli minori
• in presenza di figli maggiorenni autosufficienti non portatori di handicap grave
l’accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica

• in presenza di figli minori
• di figli maggiorenni portatori di handicap grave
• di figli maggiorenni non autosufficienti
l’accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica

Dove
L’accordo va inoltrato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di :
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Al Comune di Piove di Sacco l’accordo potrà essere inviato dall’avvocato via PEC al seguente indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it
La lettera di trasmissione dovrà essere firmata digitalmente e contenere la dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei conservati presso lo studio legale.

Separazione innanzi all’ufficiale dello Stato Civile
(Art.12 della Legge n. 162/2014)
I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente possono sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Come
Per la separazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile l’assistenza degli avvocati è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
Le fasi dell’accordo sono:
• Presentazione della dichiarazione (vedi allegato 1) e prenotazione dell’appuntamento
• Nel giorno fissato, entrambi i coniugi si dovranno presentare all’Ufficiale dello Stato Civile e verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e concordata una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo)
• Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per sottoscrivere la dichiarazione di conferma
• La conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione
• La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Come
Presentando la dichiarazione su modulo cartaceo scaricabile alla sezione Modulistica (allegato 1)
On line con accesso tramite SPID - vai alla compilazione della domanda on line  e seleziona il servizio Anagrafe-stato civile-elettorale

Quando
Ci si può avvalere della separazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:
• in assenza di figli
• in assenza di figli minori
• in presenza di figli maggiorenni autosufficienti (vedi dichiarazione dei figli allegato 2) non portatori di handicap grave
Vengono considerati solamente i figli di entrambi i coniugi.

Dove
Ufficio dello Stato Civile - Comune di Piove di Sacco in viale degli Alpini n.1 c/o Polisportello

Costi

Quando i coniugi si presenteranno verrà loro comunicato la modalità per effettuare il pagamento di euro 16,00 (diritto fisso-art.12 c.6 L.162/2014, stabilito con delibera G.C. n. 116/2017)

Link a servizio online

A chi rivolgersi

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30; martedì 15.00 - 17.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

11/06/2022
Approfondimenti

Normativa:

Legge 1 dicembre 1970, n.898 Disciplina de casi di scioglimento del matrimonio
Decreto Legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162
 

Documentazione da presentare:

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Servizi demografici (Responsabile: Rauli Katia - Responsabilde del settore III - Servizi alla persona e sociale)

Responsabile del procedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale
Dettagli Procedimento