Informazioni generali

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016 che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune , alla presenza di due testimoni.

Quando
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari l’ufficio di stato civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta dell’unione civile, previo contatto con gli interessati. In quel giorno le parti si presenteranno all’Ufficio di Stato civile per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione dell’unione civile.
L’Ufficiale di Stato civile redigerà un apposito verbale.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da interprete, previo giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Entro 180 giorni dalla redazione del verbale potrà essere redatto l’atto di costituzione dell’unione civile.
Nel giorno concordato entrambe le parti dovranno presentarsi, munite di documento d’identità valido, per rendere la dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile alla presenza di due testimoni.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da interprete, previo giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Regime Patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni da applicare ai loro rapporti patrimoniali. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Cause Impeditive
Non è possibile costituire unioni civili ne i casi in cui:
- sussiste per una delle parti un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso
- sia dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunciato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- sussistono tra le parti rapporti di cui all’art. 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’atra parte.

Scioglimento dell’Unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’art. 3 n.1 e n.2 lett. a), c), d), e9 legge 1.12.1970 n.898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’Ufficiale di Stato civile, senza necessità di un periodo di separazione.

Unione civile con persona dello stesso sesso costituita all’estero
Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il comune di residenza o di iscrizione AIRE.

Luogo della Celebrazione
A Piove di Sacco la costituzione dell’unione civile viene celebrata negli stessi luoghi e con le stesse modalità dei matrimoni civili.
 

Costi

Per il verbale di richiesta di costituzione dovrà essere presentata una marca da bollo da €.16,00

A chi rivolgersi

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30; martedì 15.00 - 17.30

Contatti

Ultimo aggiornamento:

28/04/2022